Art. 5 
 
                    Modificazioni all'articolo 6 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «Ente  locale»  sono  inserite  le
seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»; 
    b) al comma 2, le parole «in collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con  la  partecipazione
di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata». 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  6  (Progetto  individuale).  -  1.  Il  Progetto
          individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge  8
          novembre 2000, n.  328,  e'  redatto  dal  competente  Ente
          locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria  locale
          sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
          la collaborazione dei genitori o  di  chi  ne  esercita  la
          responsabilita'. 
              2. Le prestazioni, i servizi e  le  misure  di  cui  al
          Progetto   individuale   sono   definite   anche   con   la
          partecipazione  di   un   rappresentante   dell'istituzione
          scolastica interessata.».