Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 11 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                           Sezioni riunite 
 
  1. All'articolo  11  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse  e'  assegnato
un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e'
assegnato un numero di magistrati»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il  collegio  delle
sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto,  oltre  che  dal
presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di  ogni  anno,
preferibilmente  tra   quelli   in   servizio   presso   le   sezioni
giurisdizionali di appello, sulla  base  di  criteri  predeterminati,
mediante interpello.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il  collegio  delle
sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre  che  dal
presidente, da sei magistrati, in pari numero  tra  quelli  assegnati
alle sezioni giurisdizionali  e  quelli  assegnati  alle  sezioni  di
controllo, centrali e regionali, individuati sulla  base  di  criteri
predeterminati, mediante interpello.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta l'articolo 11 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Sezioni riunite). - (Omissis). 
                2. Esse sono presiedute dal  Presidente  della  Corte
          dei  conti  o  da  uno  dei  presidenti   di   sezione   di
          coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati
          determinato all'inizio di ogni anno  dal  Presidente  della
          Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. 
                (omissis) 
                5.  Il  collegio  delle  sezioni  riunite   in   sede
          giurisdizionale e' composto, oltre che dal  Presidente,  da
          sei  magistrati,  individuati  all'inizio  di  ogni   anno,
          preferibilmente tra quelli in servizio  presso  le  sezioni
          giurisdizionali  di  appello,   sulla   base   di   criteri
          predeterminati, mediante interpello. 
                (Omissis). 
                7. Il collegio  delle  sezioni  riunite  in  speciale
          composizione e' composto, oltre che dal presidente, da  sei
          magistrati,  in  pari  numero  tra  quelli  assegnati  alle
          sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni  di
          controllo, centrali o regionali, individuati sulla base  di
          criteri predeterminati, mediante interpello.».