Art. 5 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5  del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite 
 
  1.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE)  n.  517/2014  e
contenenti gas  fluorurati  a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o
superiori a 500 tonnellate di CO2  equivalente  che  non  doti  dette
apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite  in  grado
di segnalare allo stesso operatore o ad  un'impresa  di  manutenzione
eventuali  perdite,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
  2.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere f) e g)  del  regolamento  (UE)  n.  517/2014  e
contenenti gas  fluorurati  a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o
superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere
dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema
di rilevamento delle  perdite  in  grado  di  segnalare  allo  stesso
operatore o ad  un'impresa  di  manutenzione  eventuali  perdite,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00 euro. 
  3.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE)  n.  517/2014  e
lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra  in  quantita'
pari o superiori a 500 tonnellate di CO2  equivalente  dotate  di  un
sistema di rilevamento delle  perdite  in  grado  di  segnalare  allo
stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione  eventuali  perdite,
che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta  ogni
dodici mesi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
  4.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti
gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o  superiori  a  500
tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1°  gennaio
2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in  grado  di
segnalare allo stesso  operatore  o  ad  un'impresa  di  manutenzione
eventuali perdite, che non effettua il  controllo  di  detti  sistemi
almeno  una  volta  ogni  sei  anni,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse.