Art. 5 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020». 
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  «Le
assunzioni di cui al presente comma possono essere  effettuate  anche
nell'anno 2020». 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2021». 
  4. All'articolo 1, comma  522,  secondo  periodo,  della  legge  20
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al presente comma». 
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26  febbraio  1999,  n.
42, le parole «entro il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2020».