Art. 5 
 
                             Impugnative 
 
  1. Avverso  il  provvedimento  di  diniego  dell'accreditamento  e'
ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  entro
sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato  entro
centoventi giorni.