Art. 5. Confronto 1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; d) criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali; e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; g) le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.