(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art. 7, comma 3,  lettera  a)  e  b)  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e
di partecipare costruttivamente alla  definizione  delle  misure  che
l'azienda o ente intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali  si  incontrano
se, entro dieci giorni dall'informazione, il confronto  e'  richiesto
da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto  dall'azienda
o  ente  contestualmente  all'invio  dell'informazione.  Il   periodo
durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a
trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una  sintesi  dei
lavori e delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui  al
comma 3, lettera a)  e  b)  dell'art.  7  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti e materie): 
      a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di
lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'azienda o ente  o  tra  aziende  ed  enti,  nei  casi  di
utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; 
      c) i criteri generali dei sistemi di valutazione  professionale
e dei sistemi di valutazione della performance; 
      d)   criteri   generali   di   graduazione   delle    posizioni
dirigenziali; 
      e) i criteri per il  conferimento,  mutamento  e  revoca  degli
incarichi dirigenziali; 
      f) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      g) le condizioni, i requisiti e i limiti per  il  ricorso  alla
risoluzione consensuale.