Art. 5 Tutela dei soggetti che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento 1. Al fine di tutelare i detentori di veicoli elettrici che, ai sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante infrastrutture di ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a seguito di indagine sulle caratteristiche dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai detentori di veicoli elettrici in modo da consentire valutazioni degli effetti della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di accumulo e sulla loro compatibilita' con le garanzie offerte dai produttori dei veicoli, nonche', nel caso di persone fisiche detentrici di veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3. 3. In tutti i casi, i gestori delle UVAM di cui fanno parte infrastrutture di ricarica sono tenuti ad acquisire l'esplicito consenso del detentore del veicolo, fornendo preventivamente informazioni dettagliate sulle modalita' e sulle condizioni, anche economiche, in base alle quali il veicolo partecipa alla fornitura dei servizi.