Art. 5 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020». 
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  «Le
assunzioni di cui al presente comma possono essere  effettuate  anche
nell'anno 2020». 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2021». 
  4. All'articolo 1, comma 522, secondo  periodo,  della  ((legge  30
dicembre 2018, n. 145)), le parole «entro diciotto mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al presente comma». 
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26  febbraio  1999,  n.
42, le parole «entro il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  ((5-bis. All'articolo 18, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020». 
  5-ter.  All'articolo  38,  comma  1-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020». 
  5-quater. Gli enti locali che hanno  stipulato  contratti  a  tempo
determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale
ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205,  nonche'  per  le  assunzioni  finanziate  con  le  risorse  del
Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo  12,
comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre  2017,
n. 147, per i patti di inclusione  sociale,  possono  procedere  alla
proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia'  previste  dal
citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205  del  2017,  per  un
ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e  comunque
non oltre il periodo di vigenza della misura.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  67-bis  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «67-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018,  per  l'anno
          2019 e per l'anno 2020,  in  via  transitoria,  nelle  more
          dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo,  il
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  stabilisce  il
          riparto della quota premiale  di  cui  al  presente  comma,
          tenendo anche conto di  criteri  di  riequilibrio  indicati
          dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.
          Limitatamente all'anno 2014,  la  percentuale  indicata  al
          citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n.  95  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
          2012, e' pari all'1,75 per cento.» 
                
              Si  riporta  il  testo  del   comma   2   dell'articolo
          9-duodecies  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n.  125  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   enti
          territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
          dispositivi di sicurezza e  di  controllo  del  territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  9-duodecies  (Organizzazione  e  funzionamento
          dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. (Omissis) 
                2. Nel  quadriennio  2016-2019,  nel  rispetto  della
          programmazione   triennale   del   fabbisogno   e    previo
          espletamento della procedura di cui all'articolo 35,  comma
          4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore
          e  piu'   ampia   valorizzazione   della   professionalita'
          acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48,  comma  7,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          l'Agenzia  puo'  bandire,  in  deroga  alle  procedure   di
          mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  di  ogni   altra   procedura   per
          l'assorbimento   del    personale    in    esubero    dalle
          amministrazioni  pubbliche   e   nel   limite   dei   posti
          disponibili nella  propria  dotazione  organica,  procedure
          concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato di personale, con una riserva  di  posti  non
          superiore al 50 per cento per il  personale  non  di  ruolo
          che, alla data di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
          presti servizio, a qualunque titolo e da almeno  sei  mesi,
          presso la stessa Agenzia.  Le  procedure  finalizzate  alle
          assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate  in
          modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
          e 2019, di non piu'  di  80  unita'  per  ciascun  anno,  e
          comunque nei limiti della  dotazione  organica  di  cui  al
          comma 1. Le assunzioni di cui  al  presente  comma  possono
          essere effettuate  anche  nell'anno  2020.  L'Agenzia  puo'
          prorogare,   fino   al   completamento   delle    procedure
          concorsuali di cui al presente comma e comunque  non  oltre
          il 31 dicembre 2017,  in  relazione  al  proprio  effettivo
          fabbisogno, nel rispetto dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente, i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato in essere alla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva
          2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
          scientifici),  come  modificato  dal  presente  articolo  e
          dall'articolo 25 della presente legge: 
                «Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d)  ed
          e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a
          decorrere dal 1°  gennaio  2021;  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31
          dicembre 2016. 
                2. Al fine di dare attuazione  alle  disposizioni  di
          cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi  del  Laboratorio
          del reparto substrati cellulari  ed  immunologia  cellulare
          dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della  Lombardia
          e dell'Emilia-Romagna di  cui  all'articolo  37,  comma  2,
          effettua entro il 30  giugno  2016  un  monitoraggio  sulla
          effettiva disponibilita' di metodi alternativi. 
                2-bis. Entro il 30 giugno  2020,  il  Ministro  della
          salute invia alle Camere una relazione  sullo  stato  delle
          procedure di sperimentazione autorizzate  per  le  ricerche
          sulle sostanze d'abuso, anche al  fine  di  evidenziare  le
          tipologie  di  sostanze  che  possono  essere  oggetto   di
          programmi  di  ricerca  alternativi  e  sostitutivi   della
          sperimentazione animale. 
                3. Il presente decreto non  si  applica  ai  progetti
          gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore
          dello stesso. A tali progetti,  comunque  non  prorogabili,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992,  n.  116.  In  ogni  caso,  ai
          progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla
          loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
          comma 1. 
                4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  sono
          abrogati il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  116,
          nonche' la legge 12 giugno 1931, n.  924,  come  modificata
          dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.» 
              Si riporta il testo del comma 522 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «522. Al fine di garantire l'attuazione  della  legge
          15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli  essenziali
          di  assistenza  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale  n.  65
          del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei  a  operare
          presso le reti, pubbliche o private  accreditate,  dedicate
          alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui
          al  decreto  del  Ministro  della  salute  28  marzo  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  22  aprile
          2013, e che alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge sono in servizio presso le reti medesime  e  sono  in
          possesso di tutti i seguenti requisiti,  certificati  dalla
          regione competente: a) esperienza almeno  triennale,  anche
          non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita
          nell'ambito  di   strutture   ospedaliere,   di   strutture
          residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di
          unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate
          per l'erogazione delle cure palliative presso  il  Servizio
          sanitario  nazionale;  b)  un  congruo  numero  di  ore  di
          attivita'  professionale  esercitata,   corrispondente   ad
          almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
          di lavoro a tempo  determinato,  e  di  casi  trattati;  c)
          acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
          conseguita nell'ambito di percorsi di  educazione  continua
          in medicina, ovvero tramite  master  universitari  in  cure
          palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle  regioni
          per l'acquisizione  delle  competenze  di  cui  all'accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).  L'istanza
          per la certificazione del possesso dei requisiti di cui  al
          presente  comma  deve  essere   presentata   alla   regione
          competente entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al presente comma.» 
                
              Si riporta il testo del  comma  4-bis  dell'articolo  4
          della legge  26  febbraio  1999,  n.  42  (Disposizioni  in
          materia di professioni sanitarie),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Diplomi conseguiti in  base  alla  normativa
          anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni). - 1. - 4. Omissis 
                4-bis. Ferma restando la  possibilita'  di  avvalersi
          delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza  dei
          titoli  del  pregresso  ordinamento   alle   lauree   delle
          professioni sanitarie di cui alla legge 1°  febbraio  2006,
          n. 43, coloro che svolgono o  abbiano  svolto  un'attivita'
          professionale in regime di lavoro  dipendente  o  autonomo,
          per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non
          continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
          svolgere le attivita' professionali  previste  dal  profilo
          della professione  sanitaria  di  riferimento,  purche'  si
          iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi  speciali
          ad esaurimento istituiti  presso  gli  Ordini  dei  tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.» 
                
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Finanziamento  di   specifici   obiettivi
          connessi  all'attivita'  di  ricerca,  assistenza  e   cura
          relativi  al  miglioramento  dell'erogazione  dei   livelli
          essenziali di assistenza). - 1. Al fine  di  consentire  la
          realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
          di ricerca, assistenza e  cura  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  ai
          sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per  gli  anni  2017,
          2018, 2019 e 2020, la somma di 32,5 milioni di euro, previa
          sottoscrizione, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  di   intesa   sul   riparto   per   le
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La somma di
          cui al periodo precedente e' cosi' ripartita: 
                  a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,
          anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
          ed internazionale per le caratteristiche di specificita'  e
          innovativita' nell'erogazione  di  prestazioni  pediatriche
          con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
          tipo allogenico; 
                  b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,
          anche private accreditate, centri di riferimento  nazionale
          per  l'adroterapia,  eroganti  trattamenti  di   specifiche
          neoplasie  maligne   mediante   l'irradiazione   con   ioni
          carbonio; 
                  b-bis)  11  milioni  di  euro   in   favore   delle
          strutture,  anche  private  accreditate,  riconosciute   di
          rilievo  nazionale  per  il  settore  delle   neuroscienze,
          eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
          di assistenza a elevato grado  di  personalizzazione  delle
          prestazioni  e  di   attivita'   di   ricerca   scientifica
          traslazionale  per  i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
          neurologico. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 1-novies dell'articolo 38
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 38 (Debiti  enti  locali).  -  1.  -  1-octies.
          (Omissis) 
                1-novies.  All'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole:  «accantonata  per  l'anno  2017   e   2018»   sono
          sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni  2017,
          2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
          l'anno 2017  e  per  l'anno  2018»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni  2017,
          2018  e  2019».  Per  gli  anni  2019  e  2020,  la   somma
          accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del  citato
          decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
          comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle  lettere
          a) e b) del medesimo articolo  18,  comma  1,  secondo  gli
          importi definiti in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.» 
              Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «200.  Al  fine  di  garantire  il  servizio  sociale
          professionale  come  funzione  fondamentale   dei   comuni,
          secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma   27,
          lettera g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo
          7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
          all'articolo 7, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
          attribuite a ciascun ambito  territoriale,  possono  essere
          effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
          lavoro a tempo  determinato,  fermo  restando  il  rispetto
          degli obiettivi del pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
          vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del citato  decreto-legge  n.  78
          del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
          del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296.» 
              Si riporta il testo dei commi 3-bis e 12  dell'articolo
          12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Disposizioni finanziarie  per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - 1. - 3. Omissis 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          1, comma 258,  terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
          lettere a) e b), del presente articolo,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  anche   attraverso   le   societa'   a
          partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
          le  province  e  le  citta'   metropolitane   se   delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati ad  assumere,  con  aumento  della
          rispettiva dotazione organica, a decorrere  dall'anno  2020
          fino a complessive 3.000 unita' di personale, da  destinare
          ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere  dall'anno  2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
                3-ter. - 11. (Omissis) 
                12. Al finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
          per l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto
          alla poverta'): 
                «Art.  7  (Interventi  e  servizi  sociali   per   il
          contrasto alla poverta'). - 1. - 5. (Omissis) 
                7. Alle finalita' di cui  al  presente  articolo,  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse
          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e
          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'
          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i
          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove
          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  Rdc  tra  i
          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento
          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione
          sostenibile e di qualita'. 
                (Omissis).»