Art. 5 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure  di  cui  all'art.  1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata.