Art. 5 Revoche 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 6, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale la mancata cantierizzazione dei lavori decorsi sei mesi dalla consegna degli stessi. 2. E' disposta, altresi', la revoca delle assegnazioni qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita'. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e 2, le risorse gia' erogate, ai sensi dell'art. 4, sono versate da parte del soggetto attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo 3570 capo XV - causale «Somma revocata finanziata dalla legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 891» - trasmettendo la ricevuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 4. La revoca delle assegnazioni e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.