Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente
ordinanza i programmi  di  investimento  volti  all'incremento  della
disponibilita' nel territorio nazionale di dispositivi  medici  e  di
dispositivi di protezione individuale attraverso: 
    a)  l'ampliamento  della  capacita'  di  una  unita'   produttiva
esistente gia' adibita alla produzione di dispositivi medici  e/o  di
dispositivi di protezione individuale; 
    b)  la  riconversione  di   una   unita'   produttiva   esistente
finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di  dispositivi
di protezione individuale. 
  2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono: 
    a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  «Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
    b) essere completati entro il termine indicato nella  domanda  di
agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  ammissione  alle
agevolazioni.  Per  data  di  completamento  si   intende   la   data
dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile; 
    c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non  inferiori
a  euro  200.000,00  (duecentomila/00)  e  non   superiori   a   euro
2.000.000,00 (duemilioni/00).