Art. 5 Decorrenza 1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso dispone per le adunanze pubbliche, per i giudizi di parificazione e per le camere di consiglio da svolgere nonche' per i provvedimenti ancora da sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore. 2. L'invio al sistema di conservazione documentale digitale e' reso disponibile entro sei mesi dall'efficacia del presente decreto. Roma, 18 maggio 2020 Il Presidente: Buscema