Art. 5 
 
                             Decorrenza 
 
  1.  Il  presente  provvedimento,  emanato  in  via  d'urgenza,   ha
efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Esso  dispone  per  le  adunanze
pubbliche, per  i  giudizi  di  parificazione  e  per  le  camere  di
consiglio  da  svolgere  nonche'  per  i  provvedimenti   ancora   da
sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore. 
  2. L'invio al sistema di conservazione documentale digitale e' reso
disponibile entro sei mesi dall'efficacia del presente decreto. 
    Roma, 18 maggio 2020 
 
                                               Il Presidente: Buscema