(Allegato 3-art. 5)
                               Art. 5. 
 
Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 
 
    1.  Il  deposito  dell'istanza  di  discussione,   dell'atto   di
opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio  in
decisione di cui all'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  n.  28  del
2020, e' effettuato con le modalita' telematiche di cui  all'Allegato
2 utilizzando il «Modulo Deposito  Atto»  disponibile  sul  sito  web
della Giustizia amministrativa, selezionando,  tra  la  tipologia  di
atti da trasmettere le apposite voci. Se l'istanza di discussione  e'
formulata nel corpo del testo del  ricorso  introduttivo,  in  questo
caso il suo deposito e' effettuato con le  modalita'  telematiche  di
cui  all'Allegato  2,  utilizzando  il  «Modulo   Deposito   Ricorso»
disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa. 
    2.  Qualora  l'istanza  sia  presentata   dalla   parte   privata
autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso
di strumenti di firma digitale e' ammesso il  deposito  della  stessa
istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il
tramite del Mini-Urp della segreteria  dell'Ufficio  giudiziario  che
provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la
parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare
un  indirizzo  PEC  al  quale  ricevere  le  comunicazioni   relative
all'udienza da remoto. 
    3. Gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono  inseriti  nel
fascicolo processuale.