Art. 5 
 
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi  d'impresa
  e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
  14. 
 
  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il presente decreto entra in vigore il ((1° settembre)) 2021,
salvo quanto previsto al comma 2.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  389  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017,  n.  155),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                "Art. 389. Entrata in vigore 
                1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   1°
          settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. 
                2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7-bis, e 4,  comma  1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni."