Art. 5 Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta 1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto dal comma 203, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante per le attivita' di innovazione tecnologica, agli effetti dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta, prevista dal quarto periodo dello stesso comma 203, si considerano attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0: a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA); b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attivita', gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna; c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations); d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualita' e/o ridurre i costi; e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo; f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo); g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi; h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilita' di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualita', tracciatura automatica delle specifiche di qualita' di un prodotto, di materie prime, ecc.); i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese; l) l'introduzione di soluzioni che implichino possibilita' di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonche' soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working); m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettivita' dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione; n) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti. 2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le attivita' di innovazione tecnologica, si considerano attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare cosi' come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica: a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino piu' a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualita', per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunita' di riuso e riciclo cross-settoriali; c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque); d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualita' da prodotti post-uso, in conformita' con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori; e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale; f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni; g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali. 3. In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verra' a determinarsi tramite lo sviluppo delle attivita' di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.