Art. 5 
 
                  Promozione della lettura a scuola 
 
  1. Le scuole  statali  e  non  statali  di  ogni  ordine  e  grado,
nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono  la  lettura
come momento qualificante del percorso didattico ed  educativo  degli
studenti e quale  strumento  di  base  per  l'esercizio  del  diritto
all'istruzione  e  alla  cultura  nell'ambito  della  societa'  della
conoscenza. 
  2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici
regionali individuano, attraverso  appositi  bandi,  nelle  reti  tra
istituzioni scolastiche del  medesimo  ambito  territoriale,  di  cui
all'articolo 1, comma 70, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  la
scuola che opera quale «polo responsabile del servizio  bibliotecario
scolastico di ogni ordine e grado»,  di  seguito  denominata  «scuola
polo». 
  3. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  ciascuna  scuola  polo,
avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione
dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,
nonche' di  quelle  gia'  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
comprese  quelle  concernenti  l'organico   dell'autonomia   di   cui
all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo': 
    a) promuovere la collaborazione tra  le  istituzioni  scolastiche
della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento  alle
biblioteche  di  pubblica  lettura  e  alle   altre   istituzioni   o
associazioni culturali, al  fine  di  promuovere  la  lettura  tra  i
giovani. I relativi progetti  possono  essere  realizzati  anche  con
l'utilizzo  dei  materiali   delle   Teche   della   societa'   RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a.; 
    b) organizzare la formazione per il personale delle scuole  della
rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  della  lettera  b)  del  comma  3  e'
autorizzata la spesa di un milione di euro per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 13 luglio
          2015, n. 107, recante: «Riforma del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni  legislative   vigenti.»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  15  luglio  2015,  e'  il
          seguente: 
                «70.  Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
          costituzione  di  reti  tra  istituzioni  scolastiche   del
          medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro  il
          30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione  delle
          risorse professionali, alla gestione comune di  funzioni  e
          di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione  di
          progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive  o
          culturali di interesse territoriale, da definire sulla base
          di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito
          territoriale, definiti "accordi di rete".». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 65, della citata legge 13
          luglio 2015, n. 107, e' il seguente: 
                «65. Il  riparto  della  dotazione  organica  tra  le
          regioni e' effettuato sulla base del numero  delle  classi,
          per i posti comuni, e sulla base del numero  degli  alunni,
          per  i  posti  del  potenziamento,  senza  ulteriori  oneri
          rispetto alla  dotazione  organica  assegnata.  Il  riparto
          della dotazione organica per il potenziamento dei posti  di
          sostegno e' effettuato  in  base  al  numero  degli  alunni
          disabili. Si tiene conto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla dotazione organica assegnata, della presenza  di  aree
          montane o di  piccole  isole,  di  aree  interne,  a  bassa
          densita'  demografica  o  a  forte  processo  immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri
          rispetto  alla  dotazione  organica  assegnata,   considera
          altresi'  il  fabbisogno  per  progetti  e  convenzioni  di
          particolare rilevanza didattica  e  culturale  espresso  da
          reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In  ogni
          caso il riparto  non  deve  pregiudicare  la  realizzazione
          degli obiettivi di risparmio  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
          tenuto ad  assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei
          posti vacanti e disponibili.».