Art. 5 
 
        Incremento delle borse di studio degli specializzandi 
 
  1. Al fine di aumentare  il  numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024.  A  tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.