Art. 5. Modifiche e modalita' di attuazione 1. Su richiesta del Governo o del Segretariato si procedera' a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 2. Le modalita' di attuazione del presente Accordo tra le autorita' italiane competenti ed il Segretariato derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative il giorno della firma. 3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale vigente e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.