(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                 Modifiche e modalita' di attuazione 
 
    1. Su richiesta del Governo o del Segretariato  si  procedera'  a
consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 
    2. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  Accordo  tra  le
autorita' italiane competenti  ed  il  Segretariato  derivanti  dalle
consultazioni di cui al paragrafo 1  divengono  operative  il  giorno
della firma. 
    3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo  e
degli Allegati I e  II  risultanti  dalle  consultazioni  di  cui  al
paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui  il  Governo  avra'
notificato  al  Segretariato  il   completamento   delle   necessarie
procedure di ratifica. 
    4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del  diritto
internazionale vigente e degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.