Art. 5.
                        Disposizioni generali
    1. Qualora occorra effettuare per motivi tecnici dei cambi numero
che  coinvolgano  utenti  con  preselezione,  l'operatore  di accesso
avvisa  con  almeno  centoventi  giorni  di  anticipo  gli  operatori
interessati  con  i  quali  ha stipulato accordi di interconnessione,
salvo    eccezioni    concordate    bilateralmente.   Gli   operatori
preselezionati  dovranno essere in grado di garantire la gestione sia
dei  vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal
regolamento  di  servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi
degli altri operatori.
    2.  L'identita'  della  linea  chiamante (CLI) e le sue eventuali
caratterizzazioni  o  restrizioni  ai  fini  della  presentazione  al
cliente  finale  non  vengono  alterate  dalla prestazione di Carrier
Preselection.
    3.  La  rete di accesso instrada le chiamate in modalita' diretta
verso  la rete dell'operatore preselezionato. A partire dal 30 giugno
2000  l'instradamento  delle chiamate puo' essere effettuato anche in
modalita'    indiretta   attraverso   reti   di   operatori   diverse
dell'operatore preselezionato.
    4.  Gli  operatori  coinvolti devono saper trattare il formato di
Routing Number, definito nella specifica tecnica 763-15 del Ministero
delle  comunicazioni  e successive modificazioni, per l'instradamento
delle chiamate effettuate in Carrier Preselection.