Art. 5. Disposizioni generali 1. Qualora occorra effettuare per motivi tecnici dei cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa con almeno centoventi giorni di anticipo gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori preselezionati dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori. 2. L'identita' della linea chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di Carrier Preselection. 3. La rete di accesso instrada le chiamate in modalita' diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. A partire dal 30 giugno 2000 l'instradamento delle chiamate puo' essere effettuato anche in modalita' indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato. 4. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato di Routing Number, definito nella specifica tecnica 763-15 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni, per l'instradamento delle chiamate effettuate in Carrier Preselection.