Art. 50 (R)
                       Attuazione dei sistemi

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di  sviluppo  dei  sistemi  informativi automatizzati progetti per la
realizzazione  di  sistemi  di  protocollo  informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi  informatici  conformi  alle  disposizioni del presente testo
unico.
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004
a   realizzare   o   revisionare  sistemi  informativi  automatizzati
finalizzati   alla   gestione   del   protocollo  informatico  e  dei
procedimenti  amministrativi  in  conformita'  alle  disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza  dei  dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e dei relativi regolamenti di
attuazione.
  4.  Ciascuna  amministrazione  individua,  nell'ambito  del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata  dei  documenti  per  grandi  aree organizzative omogenee,
assicurando  criteri  uniformi  di  classificazione  e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
  5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica  dei  documenti  presso  gli  uffici  di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a  queste  corrispondono,  i  dipartimenti,  gli  uffici  centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
 
          Nota all'art. 50:

             -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 15, comma 2, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.