Art. 50.
            Revoca e sostituzione delle misure cautelari

  1.  Le  misure  cautelari  sono  revocate  anche  d'ufficio  quando
risultano  mancanti,  anche  per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita'  previste  dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
  2.  Quando  le  esigenze  cautelari  risultano  attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla   sanzione   che  si  ritiene  possa  essere  applicata  in  via
definitiva,  il  giudice,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
dell'ente,  sostituisce  la  misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone  l'applicazione  con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.