Art. 50. 
             Termine della modifica dell'autorizzazione 
  1.  Qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione
chieda una nuova autorizzazione, in sostituzione  dell'autorizzazione
alla fabbricazione gia' rilasciata, in quanto intende modificare  una
delle condizioni indicate all'articolo 47, comma 1, lettere a) e  b),
il Ministero della salute rilascia o  nega  la  nuova  autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In  casi
eccezionali, con provvedimento motivato,  tale  termine  puo'  essere
prorogato fino a novanta giorni.