Art. 50.
                     (Modifiche al libro quarto
                   del codice di procedura civile)

1.  Il  terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
"La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva".
2.  All'articolo  669-octies  del  codice  di  procedura  civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"Il  giudice,  quando  emette  uno  dei provvedimenti di cui al sesto
comma  prima  dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese
del procedimento cautelare";
 b)  al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "sesto comma".
 
          Note all'art. 50:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 669-septies del codice
          di  procedura  civile, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.669-septies (Provvedimento negativo). - L'ordinanza
          di   incompetenza  non  preclude  la  riproposizione  della
          domanda.   L'ordinanza   di   rigetto   non   preclude   la
          riproposizione  dell'istanza per il provvedimento cautelare
          quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano
          dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
             Se   l'ordinanza   di   incompetenza  o  di  rigetto  e'
          pronunciata  prima  dell'inizio  della causa di merito, con
          essa  il  giudice  provvede definitivamente sulle spese del
          procedimento cautelare.
             La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva.».
             - Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  669-octies  (Provvedimento  di  accoglimento).  -
          L'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia stata
          proposta  prima  dell'inizio  della  causa  di merito, deve
          fissare  un  termine  perentorio  non  superiore a sessanta
          giorni   per   l'inizio   del  giudizio  di  merito,  salva
          l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
             In  mancanza  di  fissazione  del  termine  da parte del
          giudice,  la  causa di merito deve essere iniziata entro il
          termine perentorio di sessanta giorni.
             Il  termine  decorre  dalla  pronuncia dell'ordinanza se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
             Per  le controversie individuali relative ai rapporti di
          lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche amministrazioni,
          escluse  quelle  devolute  alla  giurisdizione  del giudice
          amministrativo,  il  termine  decorre dal momento in cui la
          domanda  giudiziale  e'  divenuta procedibile o, in caso di
          mancata  presentazione  della richiesta di espletamento del
          tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
             Nel   caso   in  cui  la  controversia  sia  oggetto  di
          compromesso  o  di  clausola  compromissoria, la parte, nei
          termini   di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  notificare
          all'altra  un atto nel quale dichiara la propria intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
             Le  disposizioni  di cui al presente articolo e al primo
          comma    dell'art.   669-novies   non   si   applicano   ai
          provvedimenti  di  urgenza  emessi ai sensi dell'art. 700 e
          agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
          effetti  della  sentenza  di  merito,  previsti  dal codice
          civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
          a  seguito  di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
          sensi  dell'art.  688,  ma  ciascuna parte puo' iniziare il
          giudizio di merito.
             Il  giudice,  quando emette uno dei provvedimenti di cui
          al  sesto  comma  prima  dell'inizio della causa di merito,
          provvede sulle spese del procedimento cautelare.
             L'estinzione   del  giudizio  di  merito  non  determina
          l'inefficacia  dei  provvedimenti  di  cui  al sesto comma,
          anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso
          di causa.
             L'autorita'   del   provvedimento   cautelare   non   e'
          invocabile in un diverso processo.».