Art. 50.

Modifica  all'articolo  33  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  La  mancata
individuazione  da  parte  del dirigente responsabile delle eccedenze
delle  unita'  di  personale,  ai sensi del comma 1, e' valutabile ai
fini della responsabilita' per danno erariale.».
 
          Nota all'art. 50:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33 del gia' citato
          decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
             1-bis.  La mancata individuazione da parte del dirigente
          responsabile  delle eccedenze delle unita' di personale, ai
          sensi   del   comma   1,   e'   valutabile  ai  fini  della
          responsabilita' per danno erariale.
             2.   Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
             3.  La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
             4.    Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
             5.  La  procedura  si  conclude  decorsi  quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
             6.  I  contratti  collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
             7.  Conclusa  la  procedura  di  cui  ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
             8.  Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».