Art. 50. 
 
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative) 
 
1.  Fatte  salve  le  sentenze  passate  in  giudicato,  in  caso  di
accertamento della natura subordinata di rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad  un  progetto  o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto  entro  il
30  settembre  2008  la  stipulazione  di  un  contratto  di   lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202  e  seguenti,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  nonche'  abbia,  dopo  la  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  ulteriormente  offerto  la
conversione a tempo  indeterminato  del  contratto  in  corso  ovvero
offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a
quelle svolte  durante  il  rapporto  di  lavoro  precedentemente  in
essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore  di  lavoro
con un'indennita' di importo compreso tra un  minimo  di  2,5  ed  un
massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto  riguardo  ai  criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 4 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
 
          Note all'art. 50: 
              - Il testo dell'art. 1, commi  1202  e  seguenti  della
          citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente: 
              «1202   (Accordi   aziendali   o    territoriali    per
          stabilizzazione dei rapporti di lavoro). - In attesa di una
          revisione della disciplina  della  totalizzazione  e  della
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  afferenti  alle
          diverse gestioni previdenziali, al fine  di  promuovere  la
          stabilizzazione  dell'occupazione  mediante  il  ricorso  a
          contratti di lavoro subordinato  nonche'  di  garantire  il
          corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata
          e continuativa anche a progetto, i  committenti  datori  di
          lavoro, entro e non oltre il  30  settembre  2008,  possono
          stipulare accordi aziendali ovvero territoriali,  nei  casi
          in cui nelle aziende non siano presenti  le  rappresentanze
          sindacali  unitarie  o  aziendali,  con  le  organizzazioni
          sindacali    aderenti    alle    associazioni     nazionali
          comparativamente piu'  rappresentative  conformemente  alle
          previsioni dei commi da 1203 a 1208. 
              1203. Gli  accordi  sindacali  di  cui  al  comma  1202
          promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
          coordinata e continuativa, anche a  progetto,  mediante  la
          stipula di  contratti  di  lavoro  subordinato.  A  seguito
          dell'accordo i lavoratori interessati  alla  trasformazione
          sottoscrivono atti di  conciliazione  individuale  conformi
          alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411  del  codice
          di procedura civile. I  contratti  di  lavoro  stipulati  a
          tempo indeterminato  godono  dei  benefici  previsti  dalla
          legislazione vigente. 
              1204.  Per  i  lavoratori  che  continuano  ad   essere
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   a
          progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4  dell'art.
          61 e dell'art. 63  del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, possono stabilire, anche  attraverso  accordi
          interconfederali, misure atte  a  contribuire  al  corretto
          utilizzo  delle  predette  tipologie  di   lavoro   nonche'
          stabilire condizioni piu' favorevoli per  i  collaboratori.
          Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad   effettuare    azioni    di    monitoraggio    relative
          all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente
          versati ai collaboratori coordinati a  progetto,  al  netto
          delle ritenute previdenziali,  al  fine  di  effettuare  un
          raffronto con la media dei corrispettivi  versati  nei  tre
          anni  precedenti  a  quello  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui alla presente legge. 
              1205. La validita' degli atti di conciliazione  di  cui
          al   comma   1203   rimane   condizionata   all'adempimento
          dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del  versamento
          alla gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8  agosto  1995,  n.  335,  a  titolo  di  contributo
          straordinario integrativo finalizzato al miglioramento  del
          trattamento previdenziale, di una  somma  pari  alla  meta'
          della quota di contribuzione a carico dei committenti per i
          periodi  di  vigenza  dei   contratti   di   collaborazione
          coordinata e continuativa anche  a  progetto,  per  ciascun
          lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto  di
          lavoro. 
              1206.  I  datori  di  lavoro   depositano   presso   le
          competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di  cui
          al  comma  1203,  unitamente  ai  contratti  stipulati  con
          ciascun   lavoratore   e   all'attestazione   dell'avvenuto
          versamento di una somma pari ad un terzo del totale  dovuto
          ai  sensi  del  comma  1205.  I  datori  di   lavoro   sono
          autorizzati a provvedere per la parte restante  del  dovuto
          in trentasei ratei mensili  successivi.  Il  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi
          accordi con  riferimento  alla  possibilita'  di  integrare
          presso  la  gestione  separata   dell'INPS   la   posizione
          contributiva  del  lavoratore  interessato   nella   misura
          massima  occorrente  per  il  raggiungimento  del   livello
          contributivo  previsto  nel   fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di  cui  al
          comma 1209. Qualora il datore  di  lavoro  non  proceda  ai
          versamenti di  cui  al  presente  comma,  si  applicano  le
          sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di
          omissione contributiva. 
              1207. Gli atti di conciliazione di cui  al  comma  1203
          producono l'effetto di cui agli  articoli  410  e  411  del
          codice di procedura civile con riferimento  ai  diritti  di
          natura retributiva,  contributiva  e  risarcitoria  per  il
          periodo pregresso. Il versamento  della  somma  di  cui  al
          comma 1205 comporta  l'estinzione  dei  reati  previsti  da
          leggi speciali in materia di  versamenti  di  contributi  o
          premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per
          sanzioni amministrative e per ogni altro  onere  accessorio
          connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
          premi, ivi compresi quelli di cui  all'art.  51  del  testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del
          decreto-legge 30  agosto  1968,  n.  918,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre  1968,  n.  1089,  in
          materia di sgravi degli oneri sociali.  Per  effetto  degli
          atti di conciliazione, e'  precluso  ogni  accertamento  di
          natura fiscale e contributiva per i  pregressi  periodi  di
          lavoro   prestato   dai   lavoratori   interessati    dalle
          trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208. 
              1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202  e'
          consentito anche  ai  datori  di  lavoro  che  siano  stati
          destinatari    di    provvedimenti     amministrativi     o
          giurisdizionali    non    definitivi     concernenti     la
          qualificazione  del  rapporto  di  lavoro.  In  ogni   caso
          l'accordo sindacale di  cui  al  comma  1202  comprende  la
          stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i
          quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
          posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.  Gli
          effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
          assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206. 
              1209. Per le finalita' dei commi  da  1202  a  1208  e'
          autorizzata la spesa di 300 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2008 e 2009. 
              1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma
          1203 prevedono  una  durata  del  rapporto  di  lavoro  non
          inferiore a ventiquattro mesi.». 
              - Per il testo dell'art. 8 della citata  legge  n.  604
          del 1966, si veda nota all'art. 30.