Art. 50 
 
 
                Procedure esecutive dei concessionari 
                       di riscossione pubblica 
 
  1.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di   pignoramento   e   i
provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia
Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi
nelle ipotesi di sequestro di  aziende  o  partecipazioni  societarie
disposto ai sensi del presente decreto. E'  conseguentemente  sospeso
il decorso dei relativi termini di prescrizione. 
  2. Nelle ipotesi di confisca dei  beni,  aziende  o  partecipazioni
societarie  sequestrati,  i  crediti  erariali  si   estinguono   per
confusione ai sensi dell'articolo 1253 del  codice  civile.  Entro  i
limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  31,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1253 del codice civile: 
              "Art. 1253.Effetti della confusione. 
              Quando le  qualita'  di  creditore  e  di  debitore  si
          riuniscono  nella   stessa   persona,   l'obbligazione   si
          estingue, e i terzi che  hanno  prestato  garanzia  per  il
          debitore sono liberati.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  31  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica) convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  31.  Preclusione   alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  la  compensazione
          dei crediti di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  relativi  alle  imposte
          erariali, e' vietata fino a  concorrenza  dell'importo  dei
          debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento  euro,
          iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
          e per i quali e' scaduto il termine di pagamento.  In  caso
          di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
          applica la sanzione  del  50  per  cento  dell'importo  dei
          debiti iscritti a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi
          accessori e per i quali e' scaduto il termine di  pagamento
          fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
          La sanzione non puo' essere applicata fino  al  momento  in
          cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione  giudiziale
          o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all' art. 20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di  controllo
          dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              1-bis - 2 (omissis).".