Art. 50. 
 
  Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della parte  letteraria
o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre  anni  dal
compimento, gli autori di  dette  parti  hanno  diritto  di  disporre
liberamente dell'opera stessa.