(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 50)
                              Art. 50. 
                       Svincolo della cauzione 

 
  La cauzione e' svincolata al termine  della  gestione  purche'  non
sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli
enti interessati. 
  Lo svincolo e'  disposto  con  decreto  del  prefetto  su  conforme
deliberazione  della  giunta  municipale  previo   nulla   osta   del
ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza  e  di  tutti  gli
enti interessati. 
  Il decreto di svincolo costituisce titolo per la  restituzione  dei
depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie  e  degli
altri vincoli.