Art. 50. Svincolo della cauzione La cauzione e' svincolata al termine della gestione purche' non sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati. Lo svincolo e' disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli.