Art. 50. Determinazione del reddito di lavoro autonomo Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi. I redditi indicati nel terzo comma dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di di diritti acquisiti per successione o donazione.