(Convenzione - art. 50)
                            Articolo 50. 
             Corruzione del rappresentante di uno Stato 
 
  Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato  da
un trattato  sia  stata  ottenuta  mediante  la  corruzione  del  suo
rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro  Stato  che
ha partecipato ai negoziati, lo Stato puo' invocare detta  corruzione
come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere  vincolato
dal trattato.