Art. 50.
                     (Incompetenza del giudice)

  Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30
e   45   sia   stata   proposta   dinanzi   a  giudice  incompetente,
l'incompetenza  puo'  essere  eccepita  dal  convenuto soltanto nella
memoria  difensiva  di  cui  all'articolo 416 del codice di procedura
civile,  ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di
cui all'articolo 420 dello stesso codice.
  Quando  l'incompetenza  sia  stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma  precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente,
fissando  un  termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione.