Art. 50. 
         Inquadramento nella fascia dei professori associati 
 
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  possono  essere
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  ruolo  dei
professori associati: 
    1) i professori incaricati stabilizzati di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.  580,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,  n.  766,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni;  nonche'  quelli  che  completano  il
triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito
in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,  n.  54,  al
termine dell'anno accademico 1979-80. 
  I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 19  febbraio  1979,  n.  54,  maturano  il
diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto
di compimento del triennio medesimo. Per i  professori  incaricati  a
titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo  necessario  alla
stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973,
n. 580, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
novembre  1973,  n.  766,  ed  integrato  dall'articolo   unico   del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n.  817,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,  certificato  dal
rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di  istruzione
superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta'  con
i quali l'incarico e' stato conferito; 
  2) gli assistenti universitari del  ruolo  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,  convertito  in
legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766; 
  3)  i  tecnici  laureati,  gli  astronomi   e   ricercatori   degli
osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti  botanici,
i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, inquadrati  nei  rispettivi  ruoli,  che  entro
l'anno accademico  1979-80  abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'
didattica e scientifica,  quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni
edite, documentate da atti della facolta'  risalenti  al  periodo  di
svolgimento delle attivita' medesime. A tal  fine  il  preside  della
facolta' rilascia sulla base della documentazione in  possesso  della
facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente  prestato
attivita' didattica e scientifica.