ART. 50. (Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria) Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982. L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalita' previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, e' mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente. Il presente articolo si applica altresi' al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, numero 1607, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.