ART. 50.
(Personale non docente non di ruolo  della  carriera  di  concetto di
                             segreteria)

  Il  personale  non docente incaricato della carriera di concetto di
segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in
ruolo,  previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli
effetti  giuridici,  dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici,
dal 10 settembre 1982.
  L'esame,  di  cui  al precedente comma, consiste in un colloquio da
svolgere,  secondo  le  modalita'  previste  per  la  prova orale dei
concorsi  ordinari,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Il  personale non docente della carriera di concetto di segreteria,
di  cui  al  presente  articolo,  e'  mantenuto in servizio sino alla
nomina in ruolo.
  L'assegnazione  della  sede  di  servizio  sara' disposta in ambito
provinciale,  secondo  modalita'  analoghe  a  quelle  previste dalla
presente legge per il personale docente.
  Il  presente  articolo si applica altresi' al personale non docente
che  ha  svolto  le  mansioni  di segretario ai sensi dell'articolo 5
della  legge  6  dicembre  1960,  numero  1607, e dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.