ART. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.