ART. 50. 
 
  Se cessa l'esercizio da  parte  dell'adottante  o  degli  adottanti
della  potesta',  il   tribunale   per   i   minorenni   su   istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero,  o
anche d'ufficio, puo' emettere i  provvedimenti  opportuni  circa  la
cura  della  persona   dell'adottato,   la   sua   rappresentanza   e
l'amministrazione dei suoi beni, anche  se  ritiene  conveniente  che
l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano  le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.