(Norme-art. 50)
                               Art. 50 
(Redazione del verbale in forma stenotipica  o  con  altro  strumento
                             meccanico) 
  1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica  o  con  altro
strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o  da
piu' tecnici  autorizzati  a  norma  dell'articolo  135  del  codice,
ciascuno  dei  quali  lo  sottoscrive  per  la  parte  di  rispettiva
competenza. 
  2. Se lo strumento meccanico impiegato non  comporta  la  immediata
impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo  nastro  e'
sottoscritto dai soli verbalizzanti.