Art. 50.
                 Cancellazione della causa dal ruolo
  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Se  nessuna  delle  parti  compare  alla prima udienza, il giudice
fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova
udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  181  del Codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  181  (Mancata  comparizione  delle  parti). - Se
          nessuna  delle parti compare alla prima udienza, il giudice
          fissa  un'udienza  successiva,  di  cui  il cancelliere da'
          comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
          compare  alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa
          sia  cancellata  dal  ruolo  e  dichiara  l'estinzione  del
          processo.
              Se   l'attore  costituito  non  comparisce  alla  prima
          udienza,  e  il  convenuto  non  chiede  che  si proceda in
          assenza  di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della
          quale  il  cancelliere  da'  comunicazione  all'attore.  Se
          questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
          convenuto  non  chiede  che  si  proceda in assenza di lui,
          ordina  che  la  causa  sia cancellata dal ruolo e dichiara
          l'estinzione del processo.».