Art. 50. 
                        (Pareri obbligatori) 
1. I pareri  obbligatori  delle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela statale, regionale e  subregionale,  prescritti  da  qualsiasi
norma  avente  forza  di  legge   ai   fini   della   programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di  altre  attivita'
degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta  giorni
dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore. 
2.  Il  termine,  previa  motivata  comunicazione   all'ente   locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata  ad  esprimere  il
parere,  e'  prorogato  per  un  tempo  pari  a  quello  del  termine
originario. 
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il  termine
prorogato, si' prescinde dal parere.