Art. 50.
     (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne
                e degli ovoprodotti: criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  88/658/CEE,
89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:
  a) idonee garanzie a tutela della salute umana;
  b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
  c)  una  dettagliata  informazione   del   consumatore   ricavabile
dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
 
          Note all'art. 50:
            -  La  direttiva  CEE n. 88/658 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 382 del  31
          dicembre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.    18  del  2 marzo 1989, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 89/227 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 93 del 6
          aprile 1989 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    39 del 22 maggio 1989, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 89/437 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22
          luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana n.  72 del 14 settembre 1989, 2a serie
          speciale.