Art. 50.
                             Velocipedi
  1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote  funzionanti  a
propulsione  esclusivamente  muscolare,  per  mezzo  di  pedali  o di
analoghi dispositivi, azionati  dalle  persone  che  si  trovano  sul
veicolo.
  2.  I  velocipedi  non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.