Art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali Snellimento degli adempimenti tributari 1. Nell'esercizio della potesta' regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonche' la possibilita' di riduzione delle sanzioni in conformita' con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
Note all'art. 50: - Il D.Lgs. n. 218/1997 reca: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale". - Il testo del comma 133, lettera l) dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - i) (Omissis) ; l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva".