Art. 50.
      Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei
                           tributi locali
               Snellimento degli adempimenti tributari
  1. Nell'esercizio della potesta'  regolamentare prevista in materia
di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed
i   comuni  possono   prevedere  specifiche   disposizioni  volte   a
semplificare e razionalizzare il  procedimento di accertamento, anche
al  fine di  ridurre gli  adempimenti dei  contribuenti e  potenziare
l'attivita'   di  controllo   sostanziale,  introducendo   l'istituto
dell'accertamento  con  adesione  del contribuente,  sulla  base  dei
criteri stabiliti  dal decreto  legislativo 19  giugno 1997,  n. 218,
nonche' la  possibilita' di  riduzione delle sanzioni  in conformita'
con i  principi desumibili  dall'articolo 3,  comma 133,  lettera l),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
 
           Note all'art. 50:
            -   Il   D.Lgs.   n.  218/1997   reca:  "Disposizioni  in
          materia  di accertamento con adesione  e  di  conciliazione
          giudiziale".
            -  Il  testo  del comma 133, lettera l) dell'art. 3 della
          citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
            "133. Il  Governo e' delegato  ad emanare,  entro  dodici
          mesi  dalla  data  di    entrata in vigore della   presente
          legge,  uno  o     piu'  decreti   legislativi      recanti
          disposizioni   per     la    revisione    organica  e    il
          completamento della disciplina delle   sanzioni  tributarie
          non  penali,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
           a) - i) (Omissis)  ;
            l)  previsione di  circostanze  esimenti,   attenuanti  e
          aggravanti  strutturate    in   modo   da   incentivare gli
          adempimenti  tardivi,  da escludere  la punibilita'   nelle
          ipotesi  di    violazioni  formali    non suscettibili   di
          arrecare   danno   o    pericolo      all'erario,    ovvero
          determinate  da fatto  doloso di terzi, da  sanzionare piu'
          gravemente le ipotesi di recidiva".