Art. 50.
               Agenzia per la rappresentanza negoziale
                   delle pubbliche amministrazioni
 1.   Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni   -   A.R.A.N.,  agli  effetti  della  contrattazione
collettiva nazionale.  L'A.R.A.N. esercita a  livello  nazionale,  in
base  agli  indirizzi  ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni
attivita' relativa alle relazioni sindacali,  alla  negoziazione  dei
contratti    collettivi    e    alla   assistenza   delle   pubbliche
amministrazioni ai fini dell'  uniforme  applicazione  dei  contratti
collettivi.  Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 (a),  gli  accordi
nazionali  sulle  prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2
della legge citata.
 2. Le pubbliche amministrazioni  possono  avvalersi  dell'assistenza
dell'A.R.A.N. ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate  nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione   all'articolazione   della    contrattazione    collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono  essere  costituite,  anche  per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'A.R.A.N. su base regionale o
pluriregionale.
 3.  L'A.R.A.N.  cura  le  attivita'  di   studio,   monitoraggio   e
documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore e alle commissioni  parlamentari  competenti,  un
rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l'A.R.A.N.   si  avvale  della  collaborazione
dell'I.S.T.A.T.  per l'acquisizione di informazioni statistiche e per
la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed  ha  accesso
ai  dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in  sede  di  predisposizione  del  bilancio
dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli  aspetti  riguardanti  il  costo  del
lavoro pubblico.
 4.  Per  il  monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali  e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,   viene
istituito  presso l'A.R.A.N., un apposito osservatorio a composizione
paritetica.   I suoi componenti  sono  designati  dall'A.R.A.N.,  dai
comitati  di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali.
 5.  Le  pubbliche  amministrazioni   sono   tenute   a   trasmettere
all'A.R.A.N.,  entro  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione, il testo
contrattuale e  la  indicazione  delle  modalita'  di  copertura  dei
relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.
 6.  Il  comitato  direttivo  dell'  A.R.A.N. e' costituito da cinque
componenti ed e' nominato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  designa  tre
dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato-regioni e Stato-citta', il Presidente. Degli altri  componenti,
uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle regioni e
l'altro dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I.
 7. I componenti sono scelti tra esperti di  riconosciuta  competenza
in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  e   nominati   ai   sensi
dell'articolo  31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b). Il comitato
dura in carica quattro  anni  e  i  suoi  componenti  possono  essere
riconfermati.  Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono far  parte  del  comitato  persone  che  rivestano  incarichi
pubblici  elettivi  o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali   ovvero   che   ricoprano   rapporti    continuativi    di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
 8. Per la sua attivita', l'A.R.A.N. si avvale:
  a)  delle  risorse  derivanti  da  contributi  posti a carico delle
singole amministrazioni dei  vari  comparti,  corrisposti  in  misura
fissa  per  dipendente  in  servizio.  La misura annua del contributo
individuale  e'  concordata   tra   l'A.R.A.N.   e   l'organismo   di
coordinamento  di  cui  all'articolo  46  comma  5,  ed e' riferita a
ciascun biennio contrattuale;
  b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e  per
le  altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
 9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
  a) per le amministrazioni dello Stato  direttamente  attraverso  la
previsione  di  spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
  b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un  sistema
di  trasferimenti  da  definirsi  tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei Ministri  competenti,  nonche',  per  gli  aspetti  di  interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta'.
 10.  L'A.R.A.N.  ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico. Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio  bilancio.
Affluiscono  direttamente  al  bilancio dell'A.R.A.N. i contributi di
cui al comma 8. L' A.R.A.N. definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la  gestione
finanziaria.   I   regolamenti   sono   soggetti   al  controllo  del
Dipartimento della funzione pubblica da  esercitarsi  entro  quindici
giorni  dal  ricevimento  degli  stessi.  La  gestione finanziaria e'
soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
 11. Il ruolo del personale dipendente dell'A.R.A.N. e' costituito da
cinquanta  unita'  ripartite  tra  il  personale  dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui  al  comma  10.
Alla  copertura  dei  relativi  posti  si provvede nell' ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato,  regolati
dalle norme di diritto privato.
 12.   L'A.R.A.N.  puo'  altresi'  avvalersi  di  un  contingente  di
venticinque unita'  di  personale  anche  di  qualifica  dirigenziale
proveniente   dalle   pubbliche   amministrazioni  rappresentate,  in
posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti  comandati
o   collocati  fuori  ruolo  conservano  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.  Ad  essi
sono  attribuite dall' A.R.A.N., secondo le disposizioni contrattuali
vigenti,  le   voci   retributive   accessorie,   ivi   compresa   la
produttivita'  per  il  personale  non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato.  Il  collocamento   in
posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo  e'  disposto  secondo le
disposizioni vigenti nonche' ai sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della  legge  15 maggio 1997, n. 127 (c). L'A.R.A.N. puo' utilizzare,
sulla base di apposite intese, anche personale direttamente  messo  a
disposizione  dalle  amministrazioni  e dagli enti rappresentati, con
oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio,  l'A.R.A.N.    puo'
avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni  con  modalita'  di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
 13. In sede di prima applicazione del  comma  11,  il  personale  in
servizio  presso l'A.R.A.N. da almeno un anno alla data di entrata in
vigore  del   presente   decreto   puo'   presentare   richiesta   di
trasferimento  all'A.R.A.N.  entro  il  termine da questa fissato, ai
sensi della normativa vigente. Il  comitato  direttivo  dell'A.R.A.N.
procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo
ruolo per la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza
e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.
 14.   Sino   all'applicazione  del  comma  12,  l'A.R.A.N.  utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo  nei  limiti  massimi
delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio  1994,  n. 144 (d), come modificato dall'articolo 8, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 15. In via transitoria il conferimento  finanziario  rimane  fissato
nell'importo  complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato
di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 16. Le Regioni a statuto speciale e le  Provincie  autonome  possono
avvalersi,  per  la  contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o  provinciale  ovvero
dell' assistenza dell'A.R.A.N. ai sensi del comma 2.
  (a)  La  legge  12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione  della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
legge.". Si riporta il testo del relativo art. 2:
  "Art.  2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'art. 1 il diritto di sciopero  e'  esercitato  nel  rispetto  di
misure   dirette   a   consentire   l'erogazione   delle  prestazioni
indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'art.
1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel  comma
5   del   presente   articolo   e   con  l'indicazione  della  durata
dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di  autoregolamentazione
sindacale  dell'esercizio  del  diritto  di sciopero debbono comunque
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato  al
comma  5,  nonche'  contenere  l'indicazione  preventiva della durata
delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare  in  ogni  caso  un
livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2
dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.
  2.  Le  amministrazioni  e  le  imprese erogatrici dei servizi, nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma
2 dell'art. 1, ed in relazione  alla  natura  del  servizio  ed  alle
esigenze  della  sicurezza,  concordano,  nei  contratti collettivi o
negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,  n.  93,  nonche'  nei
regolamenti  di  servizio,  da  emanarsi  in base agli accordi con le
rappresentanze   sindacali   aziendali   o    con    gli    organismi
rappresentativi  del  personale,  di  cui  all'art. 25 della medesima
legge,  sentite  le  organizzazioni  degli  utenti,  le   prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi
di  cui  all'art.  1,  le modalita' e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al  comma  1
del  presente  articolo.  Tali  misure  possono disporre l'astensione
dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori  tenuti
alle   prestazioni  ed  indicare,  in  tal  caso,  le  modalita'  per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero  possono  disporre
forme  di  erogazione  periodica.  Le  amministrazioni  e  le imprese
erogatrici dei servizi di trasporto sono  tenute  a  comunicare  agli
utenti,  contestualmente  alla  pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso
di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi
previsti al presente comma.
  3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali  di  cui  all'art.  1  o  che  vi  aderiscono,  i
lavoratori  che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei  servizi  sono  tenuti  all'effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita'
e  delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma
2.
  4. La Commissione di  cui  all'art.  12  valuta  l'idoneita'  delle
prestazioni  individuate  ai  sensi  del  comma  2.  A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici
di autoregolamentazione e le regole di  condotta  vengono  comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
  5.   Al   fine  di  consentire  all'amministrazione  o  all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed
allo  scopo  altresi',  di  favorire  lo  svolgimento  di   eventuali
tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire  di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non
puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi di  cui  alla  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  nonche'  nei
regolamenti  di  servizio  da  emanarsi  in  base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di
cui all'art. 25  della  medesima  legge  possono  essere  determinati
termini superiori.
  6.  Le  amministrazioni  o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle  forme
adeguate,  almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e
delle misure per la riattivazione  degli  stessi;  debbono,  inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione   dal   lavoro   sia  terminata.  Il  servizio  pubblico
radiotelevisivo  e'  tenuto  a  dare  tempestiva  diffusione  a  tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata,
le  misure  alternative  e  le  modalita' dello sciopero nel corso di
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare  le
medesime   informazioni   i   giornali   quotidiani  e  le  emittenti
radiofoniche e  televisive  che  si  avvalgano  di  finanziamenti  o,
comunque,  di  agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste
da leggi dello Stato.
  7. Le disposizioni del  presente  articolo  in  tema  di  preavviso
minimo  e  di  indicazione  della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in  difesa  dell'ordine  costituzionale,  o  di
protesta  per  gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza
dei lavoratori".
  (b)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri".  Si trascrive il testo del relativo art. 31:
  "Art. 31. (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di  direzione,
di  collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico  di  cui  alla
allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo
ufficio stampa.
  2.  I  dipendenti  di  amministrazioni diverse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare  le  funzioni  predette
sono  collocati  in  posizione  di  comando  o  fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e  consenta  il
normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
  3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi
agli  esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione  di  cui
alla  tabella  A  e sulla base della ripartizione numerica stabilita,
con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti  nonche'  quelli
relativi  a  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche diverse dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  o  di  enti  pubblici,  con
qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di
comando,  ove  non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
  5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali  del  ruolo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  effettuato  secondo le
disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
  (c) La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo". Per il testo del relativo art.  17,  comma
14, si veda la nota (d) all'art. 14.
  (d)  Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
144, e' il: "Regolamento recante norme  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  dell'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni".