Art. 50.
       Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
             e statali e attribuzione di beni e risorse
  1.  Sono soppressi  gli  uffici metrici  provinciali  e gli  uffici
provinciali  per l'industria,  il  commercio  e l'artigianato.  Sono,
inoltre,   soppressi   gli   uffici  periferici   gia'   appartenenti
all'Agenzia  per  la promozione  dello  sviluppo  per il  Mezzogiorno
(Agensud), a  decorrere dalla  conclusione delle  operazioni previste
per la gestione stralcio.
  2.  Con  decreti del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1977,  n.   59,  entro  il   30  novembre  1998,  si   provvede  alla
individuazione in via generale dei  beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire.
  3.  La data  dei  trasferimenti  di cui  al  comma  2 del  presente
articolo  viene  stabilita  in  modo da  assicurare  che  l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei  compiti conferiti nel presente titolo
decorra dal  1 gennaio 1999,  salvo esplicita diversa  previsione nel
presente titolo.
  4.  Il  personale e  le  dotazioni  tecniche degli  uffici  metrici
provinciali e degli uffici  provinciali per l'industria, il commercio
e l'artigianato sono trasferiti  alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
 
          Nota all'art. 50:
            - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.