Art. 50 Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori 1. Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice. 2. Tali lavori devono essere effettuati con modalita' che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti. 3. Il datore di lavoro deve: a) dotare i lavoratori addetti all'operazione di sabbiatura dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 1) cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di regolatore di flusso d'aria; 2) scarpe antiscivolo; 3) idonea tuta protettiva; 4) guanti; 5) protettori auricolari; 6) respiratore a presa d'aria esterna. b) controllare i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione al casco proveniente dal compressore; c) assicurare un sistema per l'interruzione automatica del getto che entri in azione allo sganciamento accidentale della spingarda; d) predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni: 1) adeguata illuminazione; 2) sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte di un operatore esterno, ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi comandi alla spingarda ed all'esterno. e) assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiature meccaniche, al termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione; f) predisporre un idoneo sistema per la raccolta del materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 3. Le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti e ad accosti ben definiti e, comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali, sono autorizzate dall'Autorita' su conforme parere dell'Azienda unita' sanitaria locale competente.