Art. 50
        Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori
  1.  Il  datore  di  lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco"
l'uso della sabbia silicea  e  di  materiali  che  diano  luogo  allo
sviluppo   di   polveri   contenenti   silice   libera,   assicurando
l'utilizzazione solo di graniglia di  metalli  o  di  altre  sostanze
prive di silice.
  2.  Tali  lavori  devono  essere  effettuati  con modalita' che non
interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.
  3. Il datore di lavoro deve:
a) dotare i  lavoratori  addetti  all'operazione  di  sabbiatura  dei
seguenti dispositivi di protezione individuale:
1)  cappuccio  o  casco  con  visiera, con idonei protettori oculari,
dotato di regolatore di flusso d'aria;
2) scarpe antiscivolo;
3) idonea tuta protettiva;
4) guanti;
5) protettori auricolari;
6) respiratore a presa d'aria esterna.
b) controllare i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione  al
casco proveniente dal compressore;
c)  assicurare un sistema per l'interruzione automatica del getto che
entri in azione allo sganciamento accidentale della spingarda;
d) predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni:
1) adeguata illuminazione;
2) sufficiente ventilazione di diluizione,  garantendo  il  controllo
visivo  o  sonoro  e  l'assistenza  da parte di un operatore esterno,
ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi  comandi
alla spingarda ed all'esterno.
e)  assicurare  periodiche  pulizie delle zone di lavoro, utilizzando
anche idonee apparecchiature meccaniche,  al  termine  del  turno  di
lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;
f)  predisporre  un  idoneo  sistema per la raccolta del materiale di
risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in  materia  di
smaltimento dei rifiuti.
  3.  Le  operazioni  di  sabbiatura  al fasciame esterno delle navi,
all'interno dei bacini galleggianti e  ad  accosti  ben  definiti  e,
comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali,
sono  autorizzate  dall'Autorita'  su  conforme  parere  dell'Azienda
unita' sanitaria locale competente.