Art. 50 
 
                      Modifiche alla disciplina 
             della responsabilita' fiscale negli appalti 
 
  1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: «e del versamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 35 del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "28.  In  caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi,
          l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
          limiti  dell'ammontare  del   corrispettivo   dovuto,   del
          versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
          lavoro dipendente dovute dal subappaltatore  all'erario  in
          relazione  alle  prestazioni  effettuate  nell'ambito   del
          rapporto di subappalto. La responsabilita'  solidale  viene
          meno   se    l'appaltatore    verifica,    acquisendo    la
          documentazione prima del versamento del corrispettivo,  che
          gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti  alla
          data del versamento, sono stati correttamente eseguiti  dal
          subappaltatore.  L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento
          degli  obblighi  di  cui  al  primo  periodo  puo'   essere
          rilasciata anche attraverso un'asseverazione  dei  soggetti
          di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322.  L'appaltatore  puo'
          sospendere   il   pagamento    del    corrispettivo    fino
          all'esibizione della predetta documentazione da  parte  del
          subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
          un termine di decadenza al subappaltatore  sono  notificati
          entro lo stesso termine anche al responsabile in solido."