Art. 50 Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali 1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. 2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate: (( a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta )); b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8. 6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione. 8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( 9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016. 9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (nomina Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria): «Art. 2. 1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Commissario si avvale, altresi', di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo' essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse. 3. Il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario e' cosi' costituito: - tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; - sei unita' di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche; - otto unita' di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre pubbliche amministrazioni; - fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». - Il testo del comma 2 dell'art. 67-ter del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e' riportato nelle Note all'art. 13. - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni: «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - (Omissis). 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. (Omissis).». Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non puo' essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (104). 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. 9.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): «Art. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.». - Si riporta il testo vigente del comma 187 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale): «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita' dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti; c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g); e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo art. 1; f) previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicita', anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative. (Omissis).».