(( Art. 50-bis 
 
          Disposizioni concernenti il personale dei Comuni 
             e del Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  in
ordine alla composizione degli Uffici speciali per la  ricostruzione,
tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  del
conseguente numero di procedimenti facenti carico ai  Comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2, gli stessi possono  assumere  con  contratti  di
lavoro a tempo determinato, in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento
della spesa di  personale  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e  di
cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di  personale,
fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si  fa  fronte  ai  sensi
dell'articolo 52. 
  2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita  dall'articolo
1, comma 5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero
massimo delle unita' di personale che ciascun Comune  e'  autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1.  Il  provvedimento  e'
adottato  sulla  base  delle  richieste  che  i  Comuni  avanzano  al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  Comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  4.  Al  fine  di   far   fronte   all'eccezionalita'   dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle  situazioni  di  emergenza  correlate
agli eventi sismici di cui  all'articolo  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo  determinato
della durata di un anno, fino  ad  un  massimo  di  venti  unita'  di
personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per
lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,
con le modalita' e secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  3.  Ai
relativi oneri si provvede, entro il limite  complessivo  massimo  di
140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per  l'anno  2017,  ai
sensi dell'articolo 52. 
  5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
deroga alla normativa vigente e fino alla  scadenza  dello  stato  di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del  limite  massimo  imposto
dalle   disposizioni   dell'Unione   europea,   dei    rapporti    di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei  contratti  per
prestazioni     di     carattere     intellettuale     in     materie
tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture  operative
del  Servizio  nazionale  della   protezione   civile,   direttamente
impegnate  nella  gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
disposizioni del primo periodo si applicano  ai  rapporti  in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.
205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze  adottate
in attuazione del presente  articolo  si  provvede  esclusivamente  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  nei  bilanci
delle amministrazioni interessate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma 28 dell'art. 9 del  citato
          decreto-legge n.  78  del  2010  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 3. 
              - Il testo vigente dei commi  557  e  562  dell'art.  1
          della citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle  Note
          all'art. 3. 
              - Il testo vigente dell'art. 5 della  citata  legge  n.
          225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis. 
              - Per il riferimento al testo del decreto-legge n.  205
          del 2016 vedasi in Note all'art. 21.