Art. 50 
 
            Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita' 
                       di recupero ambientale 
 
  1. All'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «6-bis. Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti. 
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente». 
  2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, nonche'  alla  rubrica  del  titolo  I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e solfati di calcio». 
 
          Note all'art. 50: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  298-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.    298-bis.    Disposizioni    particolari    per
          installazioni e  stabilimenti  che  producono  biossido  di
          titanio e  solfati  di  calcio.  -  1.  Sono  vietati,  con
          riferimento  alle  sostanze   relative   ai   processi   di
          produzione   di   biossido   di   titanio,    l'immersione,
          l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua  e  nel
          mare dei seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti solidi, in particolare i residui  insolubili
          del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico
          o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il  vetriolo
          verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i
          cloruri  metallici  e  idrossidi   metallici   (stanze   di
          filtrazione)   provenienti   in    forma    solida    dalla
          fabbricazione del tetracloruro di  titanio;  i  residui  di
          coke provenienti dalla fabbricazione  del  tetracloruro  di
          titanio; 
              b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione
          successiva all'idrolisi della soluzione  di  solfato  di  1
          titanio e da installazioni che utilizzano  il  procedimento
          al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a  tali
          acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per
          cento  di  acido  solforico  libero  nonche'  vari  metalli
          pesanti; sono e comprese le  acque  madri  che  sono  state
          diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno  di  acido
          solforico libero; 
              c)  i  rifiuti   provenienti   da   installazioni   che
          utilizzano il procedimento  con  cloruro,  contenenti  piu'
          dello 0,5 per  cento  di  acido  cloridrico,  nonche'  vari
          metalli pesanti; sono compresi i  rifiuti  acidi  che  sono
          stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o  meno  di
          acido cloridrico libero; 
              d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi
          ottenuti     dal     trattamento     (concentrazione      o
          neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
          contenenti vari metalli pesanti;  sono  esclusi  i  rifiuti
          neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
          pesanti  solo  in  tracce  e  che,   prima   di   qualsiasi
          diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
              2.  Per  le  installazioni  e  gli   stabilimenti   che
          producono biossido di titanio, le emissioni nelle  acque  e
          nell'atmosfera  devono  rispettare  i  valori   limite   di
          emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla  Parte
          Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono  inoltre  opportune
          misure per prevenire l'emissione  di  aerosol  acidi  dalle
          installazioni. 
              3. Le autorita' competenti  per  il  controllo  possono
          effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente
          alla emissioni nelle acque, alle emissioni  nell'atmosfera,
          agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le  installazioni
          e gli stabilimenti che producono biossido di titanio.  Tale
          controllo comprende almeno il controllo delle emissioni  di
          cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla  Parte  Quinta-bis.  Il
          controllo  e'  effettuato  conformemente  alle  norme   CEN
          oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente  a
          norme ISO, nazionali o internazionali che  assicurino  dati
          equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare integra la relazione di cui  all'art.
          29-terdecies, comma 2, con i dati  relativi  all'attuazione
          del presente articolo, secondo le modalita'  fissate  dalla
          normativa comunitaria e sulla base di rapporti  di  cui  al
          comma 5 che le regioni e le  province  autonome  forniscono
          entro il 30 aprile di ogni anno. 
              5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla  base
          dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al  comma
          6,  deve  contenere  almeno,  con  riferimento  a  ciascuna
          risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: 
              a) una descrizione del luogo di campionamento  e  delle
          sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie
          di tipo amministrativo e geografico; 
              b) l'indicazione dei metodi di campionamento e  analisi
          usati; 
              c) i risultati delle analisi; 
              d)   le   modifiche   apportate   alla   frequenza   di
          campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento. 
              6. I gestori delle installazioni e  degli  stabilimenti
          che producono biossido di titanio trasmettono alle  regioni
          e alla province autonome, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
          una relazione contenente i dati necessari per  il  rapporto
          di cui al comma 5  con  riferimento  alle  emissioni,  agli
          stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma  3,  indicando
          anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
          e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. 
              6-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale  n.  88
          del 16 aprile 1998,  l'autorita'  competente,  in  sede  di
          valutazione  di   compatibilita'   ambientale,   puo'   non
          applicare   i   valori   di   concentrazione   soglia    di
          contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al
          titolo V della parte  quarta  del  presente  decreto,  agli
          analiti  presenti  nei  solfati  di  calcio,  ottenuti   da
          neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o   gassose
          generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
          nell'attivita'  di   recupero   ambientale,   qualora   sia
          dimostrata,  secondo  le  metodiche  previste  dal   citato
          decreto ministeriale, l'assenza di cedibilita' dei suddetti
          analiti. 
              6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di
          calcio destinati all'attivita'  di  recupero  ambientale  a
          test di cessione secondo le metodiche e  i  limiti  di  cui
          all'allegato 3 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16   aprile   1998,
          l'autorita'  competente,  nell'autorizzare  l'utilizzo  dei
          solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti
          acide  liquide   o   gassose   generati   da   lavora-zioni
          industriali, nell'attivita' di  recupero  ambientale,  puo'
          derogare, sulla base delle caratteristiche del  sito,  alle
          concentrazioni limite di cloruri di cui al citato  allegato
          3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo  per  la
          salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente." 
              Si  riporta  la  rubrica  del  titolo  I  della   parte
          quinta-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, come modificata dalla presente legge: 
              "ATTIVITA' DI  PRODUZIONE  DI  BIOSSIDO  DI  TITANIO  E
          SOLFATI DI CALCIO."