Art. 50 
 
 
         (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 
 
  1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale,  con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara,  gli  avvisi  e  gli  inviti  possono
inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione  europea,  specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilita'  occupazionale  del
personale   impiegato,    prevedendo    l'applicazione    da    parte
dell'aggiudicatario, dei  contratti  collettivi  di  settore  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81.  I
servizi ad alta intensita' di manodopera sono  quelli  nei  quali  il
costo della manodopera e' pari almeno al 50  per  cento  dell'importo
totale del contratto. 
 
          Note all'art. 50 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'articolo 1, comma 7,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183): 
              "Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi) 
              1. Salvo  diversa  previsione,  ai  fini  del  presente
          decreto, per contratti collettivi si intendono i  contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.".