(Accordo-art. 50)
 
                             Articolo 50 
 
        Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello 
 
  1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte  d'appello  e'  la
lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado. 
 
  2. In deroga al paragrafo 1 le parti  possono  convenire  di  usare
come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato  il
brevetto. 
 
  3. In casi eccezionali e  nella  misura  ritenuta  appropriata,  la
corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua  ufficiale  di  uno
Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per  tutto  o
parte di esso, previo accordo delle parti.