Art. 50 
 
 
                    Acetifici e depositi di aceto 
 
  1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e  i
depositi di aceto allo stato  sfuso  sono  soggetti  a  comunicazione
relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 2. 
  2. Negli acetifici e nei  depositi  di  aceto  sono  consentiti  la
detenzione, la produzione e l'imbottigliamento: 
    a) di aceti provenienti da qualsiasi  materia  prima  di  origine
agricola idonea al consumo alimentare; 
    b) di prodotti alimentari idonei al  consumo  umano  diretto  nei
quali l'aceto e' presente come ingrediente; 
    c) di prodotti alimentari conservati in aceto.